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Il Comune di Venosa, con delibera del C.C. n. 4 del 27.02.2025, ha introdotto l'Imposta di soggiorno con decorrenza 28 aprile 2025.


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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

Presupposto dell’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”, è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Venosa.


Per tali intendendosi a titolo non esaustivo:

Strutture ricettive alberghiere:
alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo, alberghi rurali, condhotel.

Strutture ricettive all’aria aperta:
campeggi e villaggi turistici, aree sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento.

Strutture extra-alberghiere:
case per ferie, ostelli per la gioventù, domos, case e appartamenti per vacanze, residence, bed&breakfast, e unità immobiliari concesse in locazione occasionale a fini ricettivi, nonché esercizi di affittacamere e turismo rurale.


Soggetto passivo

Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 situate sul territorio comunale e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Venosa.

 

 

Descrizione

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di Venosa, con delibera del C.C. n. 4 del 27.02.2025, ha introdotto l'Imposta di soggiorno con decorrenza 28 aprile 2025.
L'istituzione dell’Imposta di soggiorno assicura al bilancio dell’Ente un’entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento.
L'imposta prevede alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva, quali la riscossione dal turista dell'imposta e il successivo riversamento nelle casse comunali.
Il gestore della struttura ricettiva ha anche l'obbligo di dichiarare i pernottamenti imponibili ai fini dell'Imposta con cadenza semestrale, utilizzando il software gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, che si trovano nel territorio del Comune di Venosa, ed è calcolata per ciascun pernottamento applicando alla tariffa base eventuali agevolazioni ed esenzioni.
 
Regolamento approvato con delibera n.4 del 27/02/2025

Delibera n. 25 del 10-06-2025 (approvazione modifiche al regolamento)

Le modifiche previste nel nuovo regolamento entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, come previsto dal MEF, e dunque dal 01/09/2025.

Regolamento imposta di soggiorno in vigore dal 1/09/2025

Come fare

Il gestore è contemporaneamente, da un lato, responsabile d’imposta e, dall’altro, esattore per conto dell’erario. Fino a quando non verranno corrisposte, le somme dovute dagli ospiti o dal gestore appartengono al patrimonio dei medesimi e non già a quello dell’ente locale.
Non si configura, in questo caso, un maneggio di denaro pubblico e, conseguentemente, nemmeno l’obbligo di presentazione del conto giudiziale.
In siffatta evenienza, l’eventuale mancato pagamento dell’imposta da parte degli obbligati, in via principale o successiva, è sanzionato alla stregua di un inadempimento tributario.
Diversamente, una volta riscosse, le somme dovute diventano denaro pubblico e il gestore, come esattore, acquisisce la qualità di agente contabile.
Egli è perciò tenuto alla presentazione del conto giudiziale, assoggettato al giudizio di conto e, al ricorrere dei relativi presupposti, anche destinatario dell’azione risarcitoria, qualora se ne prospetti una responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata.

Sezione regionale giurisdizionale della Liguria – Sentenza n. 21/2024

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento (F24) al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno e presenta la dichiarazione entro i termini di seguito riportati:

  • Imposta incassata nel periodo 1° gennaio - 30 giugno: entro il 31 luglio successivo;
  • Imposta incassata periodo dal 1° luglio al 31 dicembre: entro il 31 gennaio successivo;
  • Dichiarazione del conto della gestione (Mod.21 scaricabile da STAY TOUR) dell’agente contabile entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
 
La dichiarazione unica cumulativa deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
N.B.: Il versamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473)
 

 

Cosa serve

Per accedere al servizio è necessario cliccare sul bottone in basso "ACCEDI AL SERVIZIO" e procedere con la procedura utilizzando lo SPID

Cosa si ottiene

Un prelievo che viene effettuato dal Comune per finanziare, interventi in materia di servizi pubblici locali, turismo, interventi a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali ecc.

 

 

Tempi e scadenze

5giorni

Presa in carico

Presa in carico

Quanto costa

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sopra indicate, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’ imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell’imposta rilasciandone quietanza.

L’imposta di soggiorno è determinata in € 2.00 per persona e per pernottamento escluse esenzioni e agevolazioni come da regolamento.

 

Accedi al servizio

title Accedi al servizio su Stay Tour

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Casi particolari

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
  • soggetto che ha compiuto 65 anni;
  • minore fino al compimento del quattordicesimo anno di età (la dichiarazione va compilata e sottoscritta dal genitore e/o tutore e/o nel caso, ad esempio, di scolaresche, dall'insegnante che lo accompagna);
  • malato (che deve effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital) o accompagnatore (di 1 paziente);
  • soggetto alloggiato a seguito di provvedimento adottato da autorità pubbliche;
  • volontari che presta servizio in occasione di calamità;
  • autista di pullman e/o accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. (in ragione di 1 accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti);
  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo unico in materia di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  • i residenti nel Comune di Venosa;
  • il personale dipendente della struttura ricettiva;
  • gli studenti e loro accompagnatori che partecipano a concorsi e/o competizioni studentesche sul territorio nazionale;
  • le donne e i loro figli vittime di violenza cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza;
  • portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3 ed un loro accompagnatore;
  • coloro che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro hanno titolo all'agevolazione consistente nel pagamento di massimo 5 pernottamenti mensili nache non consecutivi.
 

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

             

Canale fisico

Ufficio Tributi

Sede Comunale

85029 Via Vittorio Emanuele II, 198, Venosa, Pz, Basilicata, Italia

+39 0972 308 605 int. 205

+39 0972 308 602 int. 202

patrizia.pellegrino@comune.venosa.pz.it

andreana.laconca@comune.venosa.pz.it

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Contatti

Ufficio Tributi

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Telefono: +39 0972 308 605 int. 205

Email: andreana.laconca@comune.venosa.pz.it

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